Durante il periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi, quando è possibile bruciare le stoppie?

L’art. 2 comma 1 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 “𝑁𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖 𝑏𝑜𝑠𝑐ℎ𝑖𝑣𝑖 𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎” stabilisce il divieto di bruciatura delle stoppie e paglie.
Tuttavia, l’art. 2 comma 2 stabilisce la deroga al predetto divieto, consentendo – 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗲𝗱 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗮𝘇𝗶𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗹𝗲 𝗰𝘂𝗶 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗳𝗶𝗰𝗶 𝗿𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼𝗻𝗼 𝗶𝗻 𝗮𝗿𝗲𝗲 𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗲, 𝗼𝘃𝘃𝗲𝗿𝗼 𝗮𝗿𝗲𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲 𝗮𝗿𝗲𝗲 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗶 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗼𝘃𝘃𝗲𝗿𝗼 𝗻𝗲𝗶 𝘀𝗶𝘁𝗶 ‘𝗡𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝟮𝟬𝟬𝟬’ – la bruciatura delle stoppie e delle paglie al termine di colture cerealicole, solo ed esclusivamente nei casi in cui si effettua il ringrano e/o una coltura di secondo raccolto.
Al fine dell’utilizzo della deroga, la bruciatura delle stoppie è consentita 𝘀𝗼𝗹𝗼 ed e͟s͟c͟l͟u͟s͟i͟v͟a͟m͟e͟n͟t͟e͟ ͟a͟ ͟s͟e͟g͟u͟i͟t͟o͟ ͟d͟i͟ ͟p͟r͟e͟v͟e͟n͟t͟i͟v͟a͟ ͟c͟o͟m͟u͟n͟i͟c͟a͟z͟i͟o͟n͟e͟ ͟d͟a͟ ͟i͟n͟v͟i͟a͟r͟e͟ ͟c͟o͟n͟ ͟P͟E͟C͟ ͟a͟l͟m͟e͟n͟o͟ ͟d͟u͟e͟ ͟g͟i͟o͟r͟n͟i͟ ͟p͟r͟i͟m͟a͟ ͟d͟e͟l͟l͟’͟i͟n͟i͟z͟i͟o͟ ͟d͟e͟l͟l͟e͟ ͟o͟p͟e͟r͟a͟z͟i͟o͟n͟i͟ ͟d͟i͟ ͟b͟r͟u͟c͟i͟a͟t͟u͟r͟a͟, sia al Sindaco del Comune nel cui territorio ricadono le particelle oggetto della pratica agricola sia al Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia.
Per avvalersi della pratica dell’accensione e bruciatura delle stoppie i proprietari / conduttori delle superfici interessate devono preventivamente visionare la sezione “Incendi Boschivi – Informativa gestione residui vegetali” del sito web https://protezionecivile.puglia.it/informativa-gestione… e praticare l’accensione e la bruciatura con le necessarie misure precauzionali previste dalla norma vigente e solo in presenza di giornate classificate a bassa pericolosità di propagazione (colore verde).
L’accensione e bruciatura delle stoppie deve essere effettuata esclusivamente di mattina, non prima delle ore 5:00 e totale spegnimento entro le ore 10:00.

Non puoi copiare il contenuto di questa pagina

Torna in alto